(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 16 giugno 2021, n. 24) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, recante «Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile»; Vista la legge 7 novembre 2019, n. 17, recante «Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi»; Visto in particolare l'art. 4 della citata legge regionale n. 17/2019, ove alla Direzione centrale competente in materia di incendi boschivi e alla Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle squadre comunali e di altre organizzazioni riconosciute e iscritte negli elenchi del volontariato della Protezione civile regionale, sono attribuite le attivita' di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi; Visto l'art. 14, comma 5, della citata legge regionale n. 17/2019, che autorizza l'Amministrazione regionale a impiegare tutto il personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle attivita' di antincendio boschivo, con le modalita' individuate dal Piano regionale antincendio boschivo di cui all'art. 7 della legge medesima, contenente le modalita' tecnico-operative concernenti le attivita' di previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione della lotta agli incendi boschivi, volte alla tutela del bosco e alla sua ricostituzione ove danneggiato o distrutto dal fuoco, riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni, ai fini della valorizzazione del volontariato di protezione civile; Atteso che, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 14, a favore dei Comuni che partecipano alle attivita' di antincendio boschivo, sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale di Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni operative della locale squadra di volontariato di protezione civile e' concesso, con decreto dell'Assessore alla Protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della legge regionale n. 64/1986, un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative; Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ai sensi del quale «I criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti dalla legge» e la circolare n. 1/2021 del Segretariato generale contenente le direttive sulle modalita' di diramazione degli atti normativi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale; Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi)», e ritenuto di emanarlo; Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 774 del 21 maggio 2021; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento concernente la concessione di finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre di antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di volontariato di protezione civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 6 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi)», nel testo allegato al presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. FEDRIGA (Omissis).