(Pubblicato  nel  Bollettino   Ufficiale   della   Regione   Autonoma
  Friuli-Venezia Giulia del 16 giugno 2021, n. 24) 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
   Vista  la  legge  regionale  31  dicembre  1986,  n.  64,  recante
«Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale
in materia di protezione civile»; 
  Vista la legge 7 novembre 2019, n. 17, recante «Disposizioni per la
difesa dei boschi dagli incendi»; 
  Visto in particolare l'art.  4  della  citata  legge  regionale  n.
17/2019, ove alla Direzione centrale competente in materia di incendi
boschivi e alla Protezione civile, avvalendosi del volontariato delle
squadre comunali e di altre organizzazioni  riconosciute  e  iscritte
negli elenchi del volontariato  della  Protezione  civile  regionale,
sono attribuite le  attivita'  di  previsione,  prevenzione  e  lotta
attiva contro gli incendi boschivi; 
  Visto l'art. 14, comma 5, della citata legge regionale n.  17/2019,
che  autorizza  l'Amministrazione  regionale  a  impiegare  tutto  il
personale volontario di Protezione civile nel supporto logistico alle
attivita' di antincendio boschivo, con le modalita'  individuate  dal
Piano regionale antincendio boschivo di cui all'art.  7  della  legge
medesima, contenente le modalita'  tecnico-operative  concernenti  le
attivita' di previsione, prevenzione, organizzazione e programmazione
della lotta agli incendi boschivi, volte alla tutela del bosco e alla
sua  ricostituzione  ove   danneggiato   o   distrutto   dal   fuoco,
riconoscendo il ruolo degli enti locali e delle associazioni, ai fini
della valorizzazione del volontariato di protezione civile; 
  Atteso che, ai sensi del comma 6 del medesimo art. 14, a favore dei
Comuni  che  partecipano  alle  attivita'  di  antincendio  boschivo,
sostenendo le spese connesse al funzionamento della sede comunale  di
Protezione civile e al mantenimento delle dotazioni  operative  della
locale squadra di volontariato di protezione civile e' concesso,  con
decreto dell'Assessore alla Protezione civile,  previa  deliberazione
della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 33, comma 5,  della  legge
regionale n. 64/1986,  un  finanziamento  annuale  per  le  spese  di
funzionamento delle  organizzazioni  di  volontariato  di  protezione
civile e per la manutenzione delle rispettive dotazioni operative; 
  Visto l'art. 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
ai  sensi  del  quale  «I   criteri   e   le   modalita'   ai   quali
l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per
la concessione di  incentivi  sono  predeterminati  con  regolamento,
qualora non siano gia' previsti dalla legge» e la circolare n. 1/2021
del Segretariato generale contenente le direttive sulle modalita'  di
diramazione degli atti normativi da sottoporre all'approvazione della
Giunta regionale; 
  Visto il testo  del  «Regolamento  concernente  la  concessione  di
finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre  di
antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di  volontariato
di  protezione  civile  e  per  la  manutenzione   delle   rispettive
dotazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 6  della  legge  regionale  7
novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la  difesa  dei  boschi  dagli
incendi)», e ritenuto di emanarlo; 
  Visto l'art. 42  dello  Statuto  speciale  della  Regione  Autonoma
Friuli-Venezia Giulia; 
  Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; 
  Su conforme deliberazione della Giunta  regionale  n.  774  del  21
maggio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
  1.  E'  emanato  il  «Regolamento  concernente  la  concessione  di
finanziamenti annuali per le spese di funzionamento delle squadre  di
antincendio boschivo appartenenti ai Gruppi comunali di  volontariato
di  protezione  civile  e  per  la  manutenzione   delle   rispettive
dotazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 6  della  legge  regionale  7
novembre 2019, n. 17 (Disposizioni per la  difesa  dei  boschi  dagli
incendi)»,  nel  testo  allegato  al  presente  decreto   del   quale
costituisce parte integrante e sostanziale. 
  2. E' fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarlo  e  farlo
osservare come regolamento della Regione. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione. 
 
                               FEDRIGA 
 
(Omissis).